Archiviazione anche a Roma: Marino poteva non cancellare i matrimoni - prime trascrizioni roma17 1 - Gay.it Archivio

Archiviazione anche a Roma: Marino poteva non cancellare i matrimoni

Il prefetto non poteva chiedere di cancellare dei matrimoni egualitari: l’illecito è suo.

Archiviazione anche a Roma: Marino poteva non cancellare i matrimoni - prime trascrizioni roma9 - Gay.it Archivio

Un’altra archiviazione sull’annosa vicenda delle trascrizioni dei matrimoni egualitari. Prima Milano , poi anche Livorno e Bologna . Adesso è la Procura di Roma a chiedere l’archiviazione del fascicolo che vedeva il sindaco della Capitale Ignazio Marino indagato per essersi rifiutato di cancellare dai registri di Stato Civile i matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero e registrati in Campidoglio.
La cancellazione, come ricorderete, era stata imposta dall’allora prefetto Pecoraro a seguito della circolare del ministro dell’Interno Alfano secondo cui i sindaci non potrebbero procedere a trascrivere i matrimoni che le coppie gay e lesbiche hanno contratto nei paesi in cui questo è possibile.

Archiviazione anche a Roma: Marino poteva non cancellare i matrimoni - prime trascrizioni roma15 - Gay.it Archivio

Ignazio Marino, come gli altri sindaci, si era rifiutato di procedere alla cancellazione, un’imposizione ritenuta non di competenza del prefetto né del ministro, ma solo dei tribunali, come hanno confermato diverse sentenze successive alla circolare stessa, compresa quella del Tar del Lazio .
Nessun illecito, quindi, da parte del sindaco di Roma accusato di abuso d’ufficio e per inosservanza di un provvedimento dell’autorità. Nella richiesta di archiviazione, il pm Felici afferma che il reato di abuso d’ufficio non sussiste poiché, con la sua condotta, Marino non ha procurato né vantaggi né danni, ossia i presupposti previsti dal reato. Allo stesso tempo, per il pm, non è ravvisabile l’inosservanza del provvedimento di Pecoraro in quanto non solo questo era in realtà un invito, e non un ordine, ma soprattutto era illegittimo in quanto l’eventuale ordinanza di cancellazione delle trascrizioni era, appunto, di pertinenza del tribunale.