Cassazione: "Fu vittima di omofobia: ha diritto a maxi risarcimento" - patente cassazione 1 - Gay.it Archivio

Cassazione: “Fu vittima di omofobia: ha diritto a maxi risarcimento”

Aveva detto di essere gay alla visita di leva e la motorizzazione gli sospese la patente.

“La parte lesa è stata vittima di un vero e proprio (oltre che intollerabilmente reiterato) comportamento di omofobia“. La Corte di Cassazione segna un passaggio storico nella lotta contro le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale ed ha rimandato il caso in Corte d’Appello che, adesso, dovrà fissare un congruo risarcimento per la parte lesa.
Il caso riguarda un giovane che nel 2001 aveva dichiarato di essere gay durante la visita per il servizio di leva e che, qualche mese dopo, aveva ricevuto dalla motorizzazione civile di Catania la notifica di un provvedimento di revisione della patente di guida , con cui si chiedeva di sottoporsi a un nuovo esame di idoneità psico-fisica. Secondo l’ospedale e la motorizzazione, infatti, il ragazzo poteva non essere in possesso dei “requisiti psicofisici richiesti” per avere la patente di guida.

Come riporta l’Ansa, gli atti della motorizzazione erano risultati conseguenti alla comunicazione che l’ospedale militare di Augusta aveva eseguito proprio in seguito alla vista di leva del ragazzo. Il giovane, dunque, aveva citato in giudizio i ministeri delle Infrastrutture e trasporti e della Difesa, chiedendo un risarcimento danni pari a 500 mila euro. In primo grado, il giudice aveva accolto la domanda , condannando i ministeri a versare al ragazzo un risarcimento di 100 mila euro, ma la somma era stata notevolmente ridotta e fissata in 20 mila euro in appello .
I giudici di secondo grado, infatti, avevano rilevato che la somma riconosciuta dal tribunale fosse “esorbitante” e “del tutto priva di riscontro motivazionale”: la patente di guida non era stata “revocata” e “l’illegittima diffusione dei dati afferenti all’identità sessuale” era rimasta “circoscritta ad ambito assai ristretto”. Quindi tutto ciò bastava, secondo la Corte d’appello, “a ridimensionare la misura delle sofferenze psico-fisiche ingiustificate pure inflitte” al ragazzo.

La terza sezione civile della Suprema Corte ha invece annullato con rinvio la sentenza d’appello, ritenendo fondato il ricorso presentato dal giovane: “non pare revocabile in dubbio – si legge nella sentenza depositata oggi – che la parte lesa sia stata vittima di un vero e proprio (oltre che intollerabilmente reiterato) comportamento di omofobia“. I giudici di piazza Cavour ricordano che “il diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione della propria identità sessuale” è stato “espressamente ascritto al novero dei diritti inviolabili della persona“, quale “essenziale forma di realizzazione della propria personalità”. Anche sul versante penale, “si è ritenuta necessaria – sottolineano gli alti giudici – un’effettiva e realmente afflittiva tutela repressiva con riguardo al reato ingiuria”. Inoltre, il diritto al proprio orientamento sessuale “cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta, dell’inclinazione e della comunicazione”, il ‘coming out’ “è oggetto di specifica e indiscussa tutela – si ricorda nella sentenza – da parte della stessa Corte europea dei diritti dell’uomo”.
Per la Cassazione, dunque, vi è “assoluta certezza” nel caso in esame della “gravità dell’offesa”: “del tutto contraddittoria”, secondo la Suprema Corte, è la motivazione dei giudici di secondo grado in cui riconduce il fatto “alla sola conoscenza, e alla presunta quanto indimostrata discrezione, dei soggetti pubblici che, da prima all’ospedale militare, poi in seno alla commissione per la motorizzazione, si erano occupati del caso”. Il verdetto reso noto oggi dalla Cassazione farà sì che, su questo caso, la Corte d’appello di Palermo torni a pronunciarsi, fissando a favore del ragazzo un congruo risarcimento.