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Cassazione: il ricongiungimento familiare non vale per i gay

Una sentenza della Suprema Corte sulla richiesta di un neozelandese di ricongiungersi al suo compagno italiano, stabilisce che lo status di partner di fatto non equivale a quello di familiare

Lui livornese, il suo compagno neozelandese, e in Nuova Zelanda lo status di "coppia di fatto" è legalmente riconosciuto. Ma per la Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza d’Appello, i due non possono appellarsi al diritto al ricongiugimento familiare riconosciuto ai cittadini extracomunitari e alle loro famiglie. La richiesta del ricongiungimento fatta dal cittadino neozelandese, si basa sul fatto che nel suo paese d’origine il suo partner italiano (il giornalista Roberto Taddeucci, collaboratore di Gay.it) viene riconosciuto come "familiare di fatto" (de facto family member) e in base a questo aveva chiesto la conversione del proprio permesso di soggiorno in "permesso per motivi familiari". Stando a quanto stabilito dai giudici, però, lo status di partner de facto per il nostro ordinamento è diverso da quello di familiare per il quale si rilascia quel particolare permesso di soggiorno.

I giudici, inoltre hanno fatto riferimento a precedenti sentenze della Corte Costituzionale che avevano affermato la legittimita’ delle norme che non consentono di estendere alle convivenze di fatto la disciplina della famiglia legittima, anche con specifico riferimento alla normativa sull’immigrazione. Ed essendo lo straniero neozelandese, non era applicabile neanche la direttiva comunitaria sul diritto di soggiorno negli stati membri dell’UE ai partner stranieri che abbiano una relazione stabile. In più, sempre secondo i giudici, si provocherebbero "effetti contrari all’ordine pubblico" se venisse recepita la norma di uno stato non comunitario in base alla quale si riconosce la condizione di "conviventi di fatto" a due persone dello stesso sesso. 

"L’interpretazione estensiva della nozione di ‘familiare’ delineata nella legislazione sull’immigrazione invocata dai ricorrenti non puo’ ritenersi imposta da alcuna norma costituzionale – si legge nella sentenza della Cassazione – né può essere ampliata per effetto dell’articolo 12 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo, o alla luce dell’art.9 della Carta di Nizza, parte integrante del trattato di Lisbona ratificato dall’Italia l’8 agosto 2008 ma non ancora efficace in attesa delle ulteriori necessarie ratifiche da parte degli altri Stati dell’Unione".

Più passano i giorni, le settimane e i mesi, più si fa urgente l’esigenza di una norma che riconosca e regoli le coppie di fatto e le conivenze tra persone dello stesso sesso: sono sempre di più le coppie costrette ad affrontare lunghi, costosi e sfianchanti processi per avere riconosciuto il loro diritto a vivere una vita comune. Cosa che,come è facile comprendere, in assenza di una normativa appropriata diventa difficilissima.