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LAVORO E HIV

I sieropositivi al lavoro: tra tutela e opportunità.

Se siete sieropositivi o malati di Aids, l’Italia non è certo il paese più avanti riguardo ad assistenza ospedaliera o domiciliare (anche se non è neppure il peggiore).

Rispetto al lavoro, invece, non siamo messi malissimo, a parte le difficoltà generali che tutti incontrano: disoccupazione consistente, specie al Sud, con particolare riguardo ai giovani e alle donne; notevole diffusione del lavoro precario, sia in forme legali (contratti di formazione lavoro, lavoro interinale,

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collaborazioni coordinate e continuative) che, purtroppo, illegali (lavoro nero, sottosalario).

La Legislazione

Il sieropositivo o il malato di Aids che ha un lavoro, con una qualche forma di contratto regolare, in teoria è discretamente tutelato, almeno dal punto di vista legale. La legge più importante al riguardo, la numero 135/1990, è abbastanza precisa nella tutela degli affetti da Hiv nel posto di lavoro. Un problema grave è costituito dal fatto che per fare vertenza è necessario esporsi come persona affetta da Hiv, appunto, e quindi affrontare la pubblicità; e giustamente non tutti hanno la voglia e il coraggio di farlo.

La legge comunque, vieta in modo tassativo al datore di lavoro qualsiasi forma di analisi, visita medica, colloquio, tesi ad accertare la condizione sierologica del dipendente (art. 5 e 6).

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La tutela della riservatezza e della privacy è quindi garantita in modo nettissimo, almeno in linea di principio.

Qualche esempio pratico

Nella pratica si pongono una serie di problemi: se un cameriere sieropositivo contagiasse un cliente? E il maestro con i bambini?

Rispetto a questi casi la normativa è abbastanza chiara, e non solo; si è definito negli anni un atteggiamento abbastanza fermo, grazie soprattutto alle associazioni (Lila in particolare) ma anche ai sindacati.

L’atteggiamento consiste in questo: poiché infatti il rischio di contagio aereo o tattile è del tutto inesistente, ed ha senso solo in riferimento alla mescolanza di alcuni liquidi corporei (sperma, sangue, secrezioni vaginali, molto raramente la saliva) il cameriere, il maestro ed anche in casi limite (il medico e l’infermiere) non corrono e non fanno correre in realtà alcun rischio e possono fra l’altro, se lo desiderano, mantenere il più rigoroso anonimato.

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C’è però una condizione di grandissimo rilievo: questi lavoratori, come tutti gli altri, non presentano rischi particolari se si attengono scrupolosamente alle garanzie sanitarie previste sempre e per tutti gli addetti nel caso di mansioni particolarmente delicate.

Della necessità di questa prevenzione sanitaria si parla in un’altra legge cardine in materia di malattie e lavoro, la 626 del 1994.

Ulteriori considerazioni

Si tratta di norme che hanno grande rilievo per impedire il diffondersi di fobie e pregiudizi: si è assistito in passato a richieste collettive e maggioritarie di genitori che insistevano per il ritiro di un bambino sieropositivo dalla scuola dei loro figli: anche in quel caso, come nell’eventualità del maestro coinvolto dall’HIV, è solo necessario, ma in modo tassativo, che vengano rigorosamente rispettate le precauzioni igieniche e sanitarie previste per la generalità dei casi, anche in assenza di HIV, se per esempio un bambino si ferisce.

In caso di Aids conclamato è possibile, grazie alle nuove terapie, mantenere o addirittura, in qualche caso, cominciare un’attività lavorativa.

Si tratta naturalmente di scelte difficili e non sempre possibili, rispetto alle quali è comunque importante sapere che si possono fare assenze anche prolungate dal lavoro per malattia senza necessariamente dover comunicare il tipo di patologia che è responsabile dell’assenza stessa. Si può cioè sfruttare il cosiddetto periodo di comporto che ogni contratto concede al dipendente, e che varia però da contratto a contratto. Allo scadere del periodo, se l’assenza si prolunga, scatta invece il licenziamento.

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Sempre nel caso di Aids conclamato, si possono ottenere dal datore di lavoro delle facilitazioni rispetto alla mansione, alla necessità dell’assunzione frequente e regolare di medicinali, e simili. E’ necessario in questo caso rivelare a chi svolge le funzioni decisionali rispetto all’organizzazione del lavoro la natura della patologia: ma è importante tenere presente che la persona informata è tenuta a mantenere il segreto professionale, pena la querela per diffamazione.

Per finire

In materia di pensioni e di indennità per la persona coinvolta dall’HIV esiste una normativa complessa che non analizzeremo qui. Ricordiamo invece, che sul piano normativo generale, esiste una legge, la numero 300 del 1970, che tutela la riservatezza e i diritti dei lavoratori e che si chiama appunto anche "Statuto dei lavoratori". Essa fu il frutto di imponenti e drammatiche lotte operaie, così come, su scala più ridotta, venti anni dopo, la 135 del 1990 a proposito dei portatori di HIV e della loro tutela, fu il frutto del lavoro e della combattività delle associazioni che abbiamo ricordato e della parte più illuminata della cultura giuridica e politica del nostro paese.

Giuseppe Bortone

CGIL Nazionale Dipartimento Diritti di Cittadinanza

cittadinanza-economiasociale@mail.cgil.it