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LE CONSEGUENZE DEL PROTESTO

Da Bari, scrive un lettore: “come posso evitare che restino tracce?” Risponde l’esperto: occorre innanzitutto pagare il debito, ottenuta la cancellazione è tutto a posto.

Continuano le tensioni a livello internazionale dovute al ritrovato vigore delle forze terroristiche, ed i mercati finanziari vivono un’altra settimana difficile.
Non si sono ancora spenti gli echi degli attentati di Madrid, che l’uccisione di Yassin, il capo spirituale di Hamas, apre per il futuro nuovi e terribili scenari in tutta l’area mediorientale ed accresce vertiginosamente il clima di tensione a livello mondiale.
Conseguenze per le principali borse sono state vendite generalizzate che hanno riguardato tutti i settori, ed un nervosismo dilagante che non preannuncia niente di buono.
Colpiti nuovamente i bancari (gia penalizzati da forti prese di beneficio) ed i tecnologici (influenzati dalla decisione dell’Unione Europea di infliggere una maxi multa alla Microsoft per comportamento scorretto nei confronti della concorrenza), sulle spine le società calcistiche in attesa del decreto “salvacalcio”.

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LA LENTE DI INGRANDIMENTO
LE DOMANDE DEI LETTORI
Ho da poco subito un protesto; le conseguenze sono irreversibili?
Lele, da Bari.
Per procedere alla cancellazione del protesto ad alla riabilitazione del protestato è innanzitutto necessario pagare il debito.
Il pagamento deve comprendere oltre al capitale, anche gli interessi maturati dal creditore e le spese per i vari procedimenti.
Se il pagamento avviene entro 12 mesi dalla levata del protesto si potrà ottenere la cancellazione.
Secondo la procedura di cancellazione (legge n.235 18 agosto 2000) si deve presentare una istanza al Presidente della CCIAA competente, dichiarando l’avvenuto pagamento del debito, degli interessi e delle spese, allegando la relativa documentazione (dichiarazione con sottoscrizione autenticata del debitore che provi l’avvenuto pagamento del protesto con la controfirma del creditore; visura protesti rilasciata dalla CCIAA; titolo in originale con attestazione di pagamento) ed il bollettino di pagamento del diritto camerale per ogni protesto.
Il Presidente dovrà esprimersi entro 20 giorni dalla data della domanda, e nel caso in cui accolga l’istanza disporrà la cancellazione (da effettuarsi non oltre 5 giorni).
Ad avvenuta cancellazione il protesto si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto.
Nel caso in cui il pagamento del debito si avvenuto oltre i 12 mesi, la presentazione dell’istanza (questa volta di riabilitazione) deve essere presentata al Presidente del Tribunale competente, a condizione che il debitore non abbia subito ulteriore protesto nel corso dell’anno.
Anche in questo caso si dovranno espletare le varie pratiche burocratiche completando poi la documentazione da allegare.
Nel caso in cui non vi fosse un favorevole accoglimento della richiesta si potrà proporre reclamo alla Corte di Appello (entro 10 giorni dalla comunicazione), che deciderà in Camera di Consiglio.
Se il parere sarà positivo, anche in questo caso il protesto si considera a tutti gli effetti come mai avvenuto.

di Sirio Belli