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OFFERTE PUBBLICHE

Perché anche i gay ne capiscano di più.

Questa settimana completiamo la panoramica affrontata in precedenza sulle offerte pubbliche.

La più nota di queste, attraverso cui si svolgono anche le privatizzazioni, è certamente l’O.P.V. (offerta pubblica di vendita), mediante la quale gli azionisti di controllo di una società, offrono al pubblico tutte o una parte delle proprie azioni aventi diritto di voto.

Con essa i prodotti finanziari che ne figurano l’oggetto sono offerti ad un identico prezzo, l’acquirente non può comprarne un numero diverso da quello che rappresenta il lotto minimo, e deve rivolgersi ad un solo istituto di credito; questo per garantire la massima diffusione pubblica dell’offerta e l’uguaglianza per tutti i risparmiatori.

Al suo fianco ma meno conosciuta è l’O.P.S. (offerta pubblica di sottoscrizione), la cui differenza sostanziale sta nel fatto che mentre con la prima l’offerente si impegna a vendere i titoli che già possiede, in quest’ultimo caso vengono proposti titoli di nuova emissione.

Ne risulta quindi che chi aderisce a quest’ultimo tipo di offerta non è un acquirente ma bensì un primo sottoscrittore.

Entrambe le procedure rappresentano i due casi principali della cosiddetta "sollecitazione all’investimento" (regolamentata dal Testo Unico della Finanza, Artt. 94 e seg.), che comprende "ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari", esclusi i depositi bancari o postali effettuati senza emissione di strumenti finanziari.

Chi vuole procedere ad una sollecitazione all’investimento deve inoltre darne comunicazione alla Consob attraverso un prospetto informativo, compilato secondo i dettami della Commissione stessa.

Questo deve indicare tutte le informazioni dell’operazione, il prezzo di vendita ed il numero di prodotti finanziari offerti.

Infine la Consob, fatte opportune valutazioni, autorizza la pubblicazione del prospetto e la sua divulgazione al pubblico.

A questo punto, entro sessanta giorni da detta concessione si può dar inizio al periodo di adesione, il quale non può avere durata inferiore a due giorni e che in genere avviene tramite la sottoscrizione di moduli opportunamente creati per l’occasione.

di Sirio Belli