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PROCREAZIONE: ECCO LA LEGGE

E’ cominciata oggi in Senato la discussione sulla proposta di legge sulla procreazione assistita. Si tratta dello stesso testo approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno dello scorso anno.

ROMA – E’ cominciata oggi in Senato la discussione sulla proposta di legge sulla procreazione assistita. Si tratta dello stesso testo approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno dello scorso anno. Ecco i contenuti:
– Accesso alle tecniche di procreazione assistita: sara’ consentito solo se non si potranno eliminare le cause che impediscono la procreazione; sterilita’ e infertilita’ dovranno essere documentate e certificate dal medico.
– No all’eterologa: il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioe’ con seme di persona estranea alla coppia.
– Chi potra’ ricorrere alle tecniche di procreazione: saranno le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in eta’ potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, ai single, ai gay, alle “mamme-nonne” e alla fecondazione post mortem.
– Tutela del nato e del nascituro: il progetto di legge assicura il diritto a nascere del concepito. I bambini che nasceranno dall’applicazione di queste tecniche saranno figli legittimi della coppia o acquisiranno lo status di figli riconosciuti della madre o della coppia stessa.
– Consenso informato: la coppia dovra’ essere accuratamente e costantemente informata sulle tecniche e sulle varie fasi della loro applicazione, in modo da consentire una scelta consapevole.
– Embrioni e sperimentazione: sono vietate sia la sperimentazione sugli embrioni sia la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull’embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. E’ vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell’embrione.
– Produzione embrioni: e’ possibile produrre non piu’ di tre embrioni per volta, ovvero il numero necessario ad un unico e contemporaneo impianto.
– Adottabilita’ degli embrioni: e’ prevista l’adottabilita’ degli embrioni congelati di cui non si conoscano i genitori biologici o dei quali non sia stato chiesto l’impianto da almeno tre anni.
– Crioconservazione: e’ consentita solo quando il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna che non erano prevedibili. Gli embrioni possono rimanere congelati fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
– Strutture autorizzate: gli interventi di procreazione potranno essere eseguiti solo in strutture pubbliche o private autorizzate dalle Regioni e iscritte in un apposito registro che verra’ istituito presso l’Istituto Superiore di Sanita’; i centri dovranno rispondere a requisiti che saranno determinati con un apposito Dpr.
– Sanzioni: e’ prevista una serie di sanzioni amministrative, civili e penali rapportate alla gravita’ delle violazioni delle disposizioni della legge: chi utilizza gameti estranei alla coppia rischia una multa che va da 300.000 a 600.000 euro; tra i 200.000 e i 400.000 euro saranno pagati a chi applica la Pma a un single, un minorenne, a copie dello stesso sesso; se non viene raccolto il consenso nei modi previsti dalla legge le multe vanno da 5.000 a 50.000 euro; se la struttura non e’ autorizzata la sanzione puo’ arrivare a 300.000 euro; per il commercio di embrioni o gameti e’ prevista la reclusione da 3 mesi a 2 anni e multe da 600.000 a un milione di euro; per tentativi di clonazione si rischia la reclusione da 10 a 20 anni e la multa da 600.000 a un milione di euro.