Unioni civili: ecco il nuovo testo del DDL Cirinnà - cirinna boschi base 2 - Gay.it Archivio

Unioni civili: ecco il nuovo testo del DDL Cirinnà

Confermati gran parte dei diritti, stepchild e pensione comprese.

Ecco il testo della tanto attesa nuova versione del DDL Cirinnà sulle unioni civili. Confermati nella sostanza tutti i diritti, nonostante la mediazione con i cattolici del Partito Democratico: si chiameranno unioni civili, si formalizzeranno di fronte all’ufficiale di stato civile con due testimoni e saranno ancorate all’articolo 2 della Costituzione. Sono quindi stati rimossi tutti i riferimenti alla famiglia mentre si sono mantenuti i riferimenti agli articoli del codice civile sul matrimonio. Rimangono intatte la stepchild adoption e la reversibilità della pensione. Insomma, la sostanza c’è tutta e le previsione fosche di questa mattina su un quotidiano nazionale non sono state confermate.

Unioni civili. E’ rottura Pd-Ncd-La copertina del Gr1 dell’08/10/2015

Ecco il testo:

Art. 1 (Finalità)
1. Le disposizioni del presente Capo istituiscono l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale.

Art. 2. (Costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso)
1. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
2. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
3. Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della sezione VI del capo III del titolo VI del libro primo del codice civile.
5. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
6. Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

Art. 3. (Diritti e doveri derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso)
1. Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
2. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
3. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI e al titolo XIII del libro primo del codice civile nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 166-bis, 342-bis, 342- ter, 408, 410, 417, 426, 429, 1436, 2122, 2647, 2653, primo comma, numero 4), 2659 e 2941, numero 1), del codice civile.
4. Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei co tratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge nonché alle disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 4. (Diritti successori)
1. Alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.

Art. 5. (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184) [Diritto del minore ad una famiglia, ndr]
1. All’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell’altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso».

Art. 6. (Scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso)
1. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo VI del libro primo del codice civile, alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
2. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile fra persone dello stesso sesso.

Art. 7. (Costituzione dell’unione civile in caso di scioglimento automatico del matrimonio)
1. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

Art. 8. (Delega al Governo per l’ulteriore regolamentazione dell’unione civile)
1. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Art. 9. (Modifica dell’articolo 86 del codice civile in materia di libertà di stato per contrarre matrimonio)
1. All’articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le parole: «o da un’unione civile tra persone dello stesso sesso».
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Ciascuno schema di decreto legislativo, seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest’ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma l, con la procedura prevista nei commi 2 e 3.

Art. 10. (Disposizioni finali e transitorie)
1. Le disposizioni del presente Capo acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a).

[Segue il Capo II, DELLA DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA, che omettiamo]

Ecco il testo completo ed ufficiale:
https://drive.google.com/file/d/0B3L-yTXZZ3UNeFppV05saXpsYXc/view?usp=sharing

A breve il testo